Improponibilità della domanda risarcitoria per rifiuto di far ispezionare il veicolo danneggiato

Improponibilità della domanda risarcitoria per rifiuto di far ispezionare il veicolo danneggiato
26 Aprile 2022: Improponibilità della domanda risarcitoria per rifiuto di far ispezionare il veicolo danneggiato 26 Aprile 2022

IL CASO. Tizio agiva avanti al Giudice di Pace, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale, nei confronti del conducente del veicolo responsabile del sinistro e della sua assicurazione.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendola improponibile, perché la targa indicata nella richiesta di risarcimento inviata alla Compagnia assicuratrice non coincideva con la targa indicata in atto di citazione.

Tizio proponeva gravame avverso la sentenza di primo grado.

Il giudice di appello rigettava la domanda risarcitoria, ritenendola improponibile, ma per un diverso motivo.

In particolare, il Tribunale confermava l’improponibilità della domanda per “mancata messa a disposizione del veicolo” al fine di consentire all’assicuratore di eseguire la perizia per valutare e quantificare i danni.

Tizio ricorreva per Cassazione avverso la decisione del Tribunale, per tre motivi.

In particolare, egli lamentava che tra i documenti prodotti in giudizio non fosse presente la prova dell’invito della Compagnia assicuratrice a sottoporre il veicolo a ispezione e che la Compagnia avesse tutte le informazioni per poter formulare un’offerta, anche in assenza della perizia sull’autovettura.

Inoltre, sosteneva che la Compagnia non avrebbe in ogni caso formulato un’offerta, poiché il presunto responsabile civile aveva negato il verificarsi del sinistro.

LA DECISIONE. Con la sentenza n. 1756 del 20.1.2022, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di appello, ritenendo che la domanda risarcitoria proposta da Tizio fosse improponibile.

In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che la procedura prevista dagli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni prevede la trasmissione da parte del danneggiato alla Compagnia di assicurazione di tutti gli elementi utili per consentire a quest’ultima di formulare una congrua offerta, nonché il rispetto del dovere di correttezza e buona fede nei rapporti tra le parti.

La Suprema Corte ha, pertanto, rilevato che, nel caso in esame, il danneggiato era venuto meno al dovere di correttezza e buona fede, essendosi sottratto all’ispezione del proprio veicolo incidentato.

Per tale ragione, secondo i giudici di legittimità, la domanda risarcitoria è improponibile.

La Suprema Corte ha, altresì, affermato che le circostanze dedotte da Tizio non rilevano ai fini dell’accoglimento del ricorso. 

In particolare, ha osservato la mancanza di riscontri documentali del fatto che la Compagnia assicuratrice avesse tutte le informazioni per poter formulare un’offerta congrua, anche in assenza di perizia sul veicolo incidentato.

Infine, ha osservato che il comportamento del presunto danneggiante (che ha negato il verificarsi del sinistro) non rileva nella valutazione del rispetto del dovere di correttezza e buona fede nell’ambito del rapporto tra danneggiato e Compagnia di assicurazione del danneggiante.

Altre notizie